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Di recente, la legge Gelli-Bianco n. 24 del febbraio 2017, la legge c.d. Concorrenza emanata nel successivo mese di agosto e i D.M. Giustizia del 22 settembre 2016 e 10 ottobre 2017 hanno esteso la platea dei professionisti obbligati a stipulare l'assicurazione a tutela dei diritti dei propri clienti, definendo le garanzie minime dei relativi contratti e la durata delle coperture. A questo proposito, in particolare, sono state previste clausole di retroattività e ultrattività delle garanzie a maggior tutela del consumatore e del professionista.
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“R.C. professionale medica”: I medici iscritti all’Albo della professione medica sono tenuti a sottoscrivere una polizza di responsabilità civile professionale che protegge l’assicurato, cioè il medico, dal dover rispondere alle richieste di risarcimento avanzate da terzi, cioè i pazienti, in conseguenza di errori professionali commessi dal medico stesso nello svolgimento dell'attività lavorativa. Riguardano quindi i casi di c.d. medical malpractice: scorretta o non tempestiva diagnosi della patologia del paziente, errori nella prescrizione di una terapia o nel corso di un intervento chirurgico, ecc. Il patrimonio del professionista viene così tutelato sia dai rischi connessi alle richieste di risarcimento dei pazienti sia da eventuali rivalse esercitate dalle strutture sanitarie in cui egli presta la propria opera, quando sia da queste ritenuto personalmente responsabile dei danni arrecati a terzi.
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“R.C. professionale costruttori”: La legge impone al costruttore di immobili l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, di durata decennale e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a beneficio dell'acquirente dell’immobile di nuova costruzione. La garanzia riguarda sia i danni materiali e diretti causati all'immobile, cioè la rovina totale o parziale, gravi difetti costruttivi, vizio del suolo comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione, sia i danni causati a terzi che il costruttore è tenuto a risarcire ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.
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“R.C. professionale ingegneri”: La polizza professionale ingegneri tutela l'assicurato dagli errori o dalle negligenze commessi durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Il professionista verrà infatti rimborsato per le perdite generate da richieste di risarcimento avanzate da terzi, e per tutte le spese legali eventualmente sostenute.
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Nella società odierna, caratterizzata dal proliferare delle controversie, qualunque professionista, indipendentemente dal tipo di servizio fornito, non è mai completamente al riparo dalla possibilità che il suo lavoro e la sua consulenza non riescano a soddisfare le aspettative dei suoi clienti – e dal conseguente rischio di incorrere in un’azione legale per la responsabilità civile che può risultare costosa ed estenuante.
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